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Accesso agli atti amministrativi

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Cos'è il diritto di accesso ai documenti amministrativi e chi lo può esercitare

E’ il diritto di prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi. Lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi , che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.
La domanda può esser presentata dal soggetto direttamente o da un suo delegato: legale rappresentante-difensore, procuratore, tutore. La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante (in corso di valitidà), deve essere allegata alla richiesta.

Cosa si può chiedere

È possibile richiedere ogni documento amministrativo inteso quale rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti. I documenti possono essere interni o non, relativi ad uno specifico procedimento, che siano detenuti dalla Pubblica Amministrazione e che concernano attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla loro natura sostanziale pubblica o privata.

Come e a chi si presenta la domanda di accesso ai documenti amministrativi

Accesso per atti in archivio corrente ( prodotti entro 5 anni)
: il diritto di accesso può essere esercitato dietro semplice richiesta scritta all'ufficio che ha formato o detiene stabilmente il documento

Accesso per atti in deposito ( prodotti oltre 5 anni) : è necessario presentare formale richiesta di accesso agli atti utilizzando la modulistica presente in allegato in fondo alla pagina, sarà compiuta una valutazione più approfondita sull'interesse manifestato dal richiedente per accedere agli atti e sulla eventuale presenza di controinteressati all'esercizio del diritto di accesso. La richiesta Modulo richiesta accesso agli atti (per esterni) sottoscritta dall'interessato può essere:

  • consegnata personalmente o a mezzo di un delegato, munito di delega in carta semplice con copia fotostatica del documento di identità del delegante ( in corso di validità)
  • inviata attraverso il servizio postale, allegando la copia fotostatica del documento di identità del richiedente;
  • inviata per via telematica, esclusivamente attraverso la propria casella di Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo: accessofacile@cert.regione.basilicata.it

La domanda deve essere compiutamente compilata in ogni sua parte. Non saranno prese in considerazione le domande contenenti indicazioni generiche che non consentano di individuare con certezza il documento richiesto o di valutare l'interesse che fonda l'esercizio del diritto di accesso.

I tempi di risposta

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

Notifica ai controinteressati (Art. 3 Decreto Presidente Repubblica 184 del 2006)

Se dalla richiesta l'Amministrazione individua dei controinteressati, occorre darne apposita comunicazione a questi ultimi prima di accogliere la domanda di accesso. Per "controinteressati" si intendono quei soggetti, individuati o facilmente individuabili, che dall'esercizio di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso.
Decorso tale termine, si potrà dare corso alla domanda di accesso agli atti.

Il silenzio

Trascorsi trenta giorni dalla richiesta senza che l'amministra¬zione si sia pronunciata, "questa si intende respinta" (ipotesi di silenzio rigetto), con la conseguenza che l'interessato può attivare il rimedio giurisdizionale del ricorso al Tar (senza bisogno di alcun atto di diffida e messa in mora dell' amministrazione).

Quali sono le norme che regolano il diritto di accesso

Le norme che regolano il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono:

  1. Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
  2. Regolamento per la disciplina di Accesso ai Documenti Amministrativi (Legge regionale 12/92) – (in corso di aggiornamento)

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Allegato 1: Modulo segnalazioni/suggerimenti Relativo al SERVIZIO ACCESSO agli ATTI AMMMINISTRATIVI
Allegato 2: Modulo RECLAMO relativo al SERVIZIO ACCESSO agli ATTI AMMMINISTRATIVI (L. 241/1990)