Art. 5 d.lgs 33 : L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle P.A. di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione . La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente , non deve essere motivata , è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza . Entro 30 giorni la P.A. , procede alla pubblicazione nel sito , del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione , indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento , l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

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Accesso civico "semplice"

Sono pubblicate le indicazioni e i riferimenti per presentare istanza di Accesso civico "semplice" per richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013.
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Accesso civico "generalizzato" (FOIA)

Sono pubblicate le indicazioni e i riferimenti per presentare istanza di Accesso civico "generalizzato" (FOIA), per richiedere dati e documenti, di cui Regione Basilicata è titolare, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013 e successive modifiche con d.lgs. 97/2016.
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Registro degli accessi

Sono pubblicate le informazioni relative al Registro degli accessi, ai sensi delle linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)