Cos'è il diritto di accesso civico “generalizzato”

E’ il diritto di chiunque di accedere a documenti, informazioni o dati detenuti dagli uffici della Giunta Regionale della Basilicata ed ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013. L’accesso civico generalizzato è disciplinato dal comma 2 dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 che così recita:
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.”

Come esercitare il diritto

La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non richiede nessuna motivazione ed è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Per la presentazione dell’istanza può essere utilizzato il seguente modulo:

L'istanza di accesso civico generalizzato può essere inoltrata all’ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti o all’ufficio relazioni con il pubblico (URP) che provvede ad inoltrarla all’ufficio competente attraverso le seguenti modalità alternative:

L’istanza presentata per via telematica è valida ai sensi dell’art. 65 comma 1 D. Lgs. n.82/2005, se:

Le esclusioni e i limiti dell’accesso

L’art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013 prevede che l'accesso civico generalizzato “è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

nonché “per evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi privati:

Il procedimento di accesso civico si conclude ai sensi del comma 6 dell’art. 5 del D.Lgs.33/2013, con un provvedimento espresso e motivato (nei casi di rifiuto, differimento o limitazione dell’accesso con specifico riferimento ai limiti di cui all’art. 5 bis), da comunicare al richiedente ed agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, dovrà seguire tempestivamente, a seconda che si ricada nell’una o nell’altra delle due tipologie di accesso, la pubblicazione dei dati o documenti sul sito istituzionale con comunicazione al richiedente del relativo collegamento ipertestuale o la trasmissione degli stessi al richiedente.

Riesame e Impugnazioni

Il comma 7 dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013 prevede che nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide, con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Avverso la decisione dell'Amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010. Il richiedente può altresì presentare ricorso al Difensore Civico competente per ambito territoriale, ai sensi del comma 8 dell’art. 5 del D.Lgs.33/2013.