Art. 26, c.2: Obbligo di pubblicazione di atti di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a mille euro.
Art. 26, c.3: La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.
Art. 27: informazioni riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo e organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione: nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; import del vantaggio economico corrisposto; norma o titolo base dell'attribuzione; ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
Atti di concessione