Bandi di concorso

Art. 19: Le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

Sottosezioni di Bandi di concorso

Concorsi pubblici

Procedure riservate al personale regionale