Art. 31: le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Nella presente sezione sono riportate le informazioni di cui all’art. 31 in quanto l’amministrazione è soggetto titolare dell’obbligo di pubblicazione.
- Rilievi Corte dei Conti – Aggiornato il: 15/05/2025
- Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe – Aggiornato il : 11/09/2025
- Organi di revisione amministrativa e contabile – Aggiornato il: 11/09/2025