Ai sensi del d.lgs. 24/2023 è possibile effettuare una divulgazione pubblica tramite stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione capaci di raggiungere un numero elevato di persone se al momento della stessa ricorre una delle seguenti condizioni:
- la persona ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato tempestivo riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia
Tale modalità è utilizzabile se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni: