Enti di diritto privato controllati

Art. 22, c.1, lett.c: pubblicazione dell’elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’amministrazione, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

Art. 22, c.2,3: pubblicazione dei dati relativi alla ragione sociale, alla misura eventuale partecipazione amministrazione, durata dell’impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio amministrazione, numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degliultimi tre esercizi finanziari. Altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo.

L’aggiornamento dei dati è annuale. I dati non presenti sono in corso di acquisizione/verifica per la pubblicazione.


Elenco

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Altri enti – Aggiornato il 22/01/2025

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Leggi regionali

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Provvedimenti

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Direttiva per lo svolgimento dell’attività di verifica e controllo delle Fondazioni promosse dalla Regione Basilicata

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 806 del 30 dicembre 2024, è stata approvata la Direttiva sul controllo delle Fondazioni promosse dalla Regione Basilicata.
La Direttiva, composta da n. 13 articoli, prevede che il controllo si articoli in tre step: preventivo, contestuale e successivo.
Si definiscono:

  • preventivo, il controllo espletato attraverso indirizzi e pareri;
  • contestuale, il controllo relativo alle attività;
  • successivo, il controllo esercitato a posteriori sull’operato degli organismi partecipati rispetto a parametri di legittimità e/o di merito.