Liste di attesa

Art. 41, c.6: enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominate «Liste di attesa», i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano servizi per conto del servizio sanitario:

PRGLA (Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa)