L’articolo 3 del relativo Statuto descrive l’oggetto sociale che qui di seguito si riporta:
studio, promozione, coordinamento, svolgimento e gestione di tutte le attività finalizzate alla creazione ed all’esercizio, principalmente a Tito (PZ) – frazione Tito Scalo, di un’area intermodale finalizzata all’integrazione di sistemi di trasporto attraverso l’agevolazione delle operazioni connesse all’organizzazione logistica della produzione e della distribuzione fisica dei prodotti e l’opportuna erogazione di servizi atti a garantire assistenza agli operatori ed ai loro mezzi.
In particolare, in ottemperanza a quanto sancito ex art. 3, comma 27, legge n. 244/2007, è stata rilevata l’opportunità di dichiarare l’insussistenza delle condizioni necessarie per il mantenimento della partecipazione azionaria: la società, infatti, risulta inattiva.
Altresì, detenendo la Regione Basilicata un’esigua partecipazione, detta società non avrebbe potuto essere considerata strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente; si consideri, peraltro, la mancata produzione di beni o servizi d’interesse generale nell’ambito delle competenze regionali.
Si rappresenta, a tal proposito, che anche il Comune di Tito (con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27 luglio 2011, ad oggetto “Ricognizione delle Società partecipate – verifica dei presupposti per il loro mantenimento ai sensi dell’art. 3 della legge n. 244/2007”) ha ravvisato l’opportunità di dismettere la partecipazione azionaria nell’ambito della società Lucandocks S.p.A. in quanto, si è detto, “risulta che il progetto di realizzazione di un interporto nell’area industriale di Tito Scalo non abbia ricevuto i finanziamenti da parte dello Stato con la conseguenza che sono venute meno le ragioni della sua costituzione”.
Ne è conseguentemente derivato l’iter amministrativo volto alla dismissione della partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Basilicata, disposta con DGR n. 1414 del 28 novembre 2014 avente ad oggetto “Dismissione partecipazione della Regione Basilicata alla società Lucandocks S.p.A. – Art. 3, commi 27 e 28, legge n. 244/2007 – Proposta al Consiglio Regionale”.
Con Deliberazione n. 232 del 10 marzo 2015, il Consiglio Regionale ha approvato la dismissione della partecipazione societaria di che trattasi.